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In questo Blog vengono trattati per lo più aspetti di diritto che appartengono alla mia attività professionale, segnalando pronunce o novità normative o semplicemente esprimendo il mio pensiero su argomenti che reputo di interesse pubblico, per questo motivo non possono essere scambiati per consulenze o pareri.

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Cosa fare in caso di incidente stradale?

Breve guida in caso di incidente: constatazione amichevole, intervento delle forze dell’ordine, risarcimento, danni materiali, lesioni personali...

Cosa fare in caso di incidente stradale?

La legge italiana prevede che per condurre un’automobile è obbligatorio che l’auto sia assicurata per la responsabilità civile (R.C.).

Con la polizza R.C. Auto, in caso di incidente stradale, sarà l’assicurazione di chi ha provocato il sinistro, ovvero il c.d. responsabile civile, che pagherà i danni subiti dai terzi.

In ipotesi di incidenti stradali in cui le parti coinvolte siano, sostanzialmente, d’accordo in merito alle rispettive responsabilità, la procedura per la denuncia del sinistro parte sempre da una accurata compilazione del Modulo di Constatazione Amichevole di Sinistro Stradale (c.d. modulo Blu, C.I.D o C.A.I.), che, una volta completato con i dati richiesti, dovrà essere rigorosamente firmato da tutti i conducenti coinvolti, i quali ne tratterranno una copia.

Qualora le versioni fornite dalle parti non dovessero, al contrario, concordare, è sempre consigliabile non firmare il modulo C.I.D. e richiedere, invece, il tempestivo intervento dell’autorità pubblica.

Ma attenzione: l’intervento delle Forze dell’Ordine sarà, invece, obbligatorio qualora dovessero esserci feriti, ovvero in caso di incidente con più veicoli coinvolti, o, ancora, quando si delineino responsabilità penali; l’intervento sarà altrettanto necessario se l’altro autista coinvolto non è assicurato e nei casi in cui non si riesca a ripristinare la normale circolazione.

Nelle situazioni più gravi (ad es. negli incidenti con feriti o con gravi danni alle cose) è importante che i veicoli, qualora possibile, non vengano spostati, cercando, comunque, di mettere in sicurezza lo stato dei luoghi, in attesa della Polizia Locale o dei Carabinieri.

Al fine di ottenere l'auspicato risarcimento, il danneggiato deve inviare all’assicurazione la richiesta di risarcimento dei danni subiti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, descrivendo dettagliatamente il sinistro ed allegando tutti i relativi documenti (modulo C.I.D., eventuale verbale delle forze dell’ordine, documentazione medica, ecc).

Qualora fosse possibile applicare la procedura del c.d. “risarcimento diretto”, la richiesta di ristoro potrà essere inviata direttamente al proprio assicuratore. Un tanto sarà possibile, in alternativa alla procedura tradizionale, solo per gli incidenti occorsi tra non più di due veicoli a motore con targa italiana (Repubblica di San Marino o Città del Vaticano) regolarmente assicurati con polizza R.C., ed esclusivamente se il sinistro avviene in Italia. In questo modo il danneggiato può ottenere un risarcimento più velocemente e direttamente dalla propria Compagnia, senza doversi rivolgere alla controparte o all’impresa assicuratrice di quest’ultima.

Di contro, tuttavia, il nuovo sistema risarcitorio dell’indennizzo diretto non sempre è idoneo a tutelare al meglio il danneggiato e ciò in ragione dell’evidente conflitto di interessi tra l’assicuratore, che vuole contenere i costi dei sinistri, e il danneggiato che vorrebbe ottenere il massimo risarcimento.

Quando non è applicabile, o non si voglia usufruire della suddetta procedura, la richiesta andrà generalmente indirizzata all’assicurazione di chi, in tutto o in parte, ha causato l’incidente, ovvero del responsabile civile.

Per quanto concerne la gestione dei sinistri avvenuti in Italia ma provocati da un veicolo con targa estera immatricolato in uno dei Paesi membri del sistema “Carta Verde”, sarà competente l’Ufficio Centrale Italiano (UCI), al quale il danneggiato deve presentare la propria richiesta di risarcimento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I residenti in Italia che, invece, siano rimasti vittime di un incidente stradale all’estero, potranno chiedere il risarcimento danni direttamente al rappresentante indicato in Italia dalla compagnia con cui è assicurato il responsabile del sinistro.

Un caso particolare, purtroppo, si potrebbe anche verificare nell’ipotesi del sinistro causato da chi si dà alla fuga, impedendo così la sua identificazione, oppure non assicurato. In questi casi il danneggiato può inviare la sua richiesta di risarcimento al c.d. Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS).

Il passeggero trasportato è, invece, sempre tutelato dalla polizza R.C. Auto del veicolo sul quale viaggiava, a prescindere dalla responsabilità del conducente nel sinistro.

Una volta che l’assicurazione avrà formulato l’offerta di risarcimento del danno, il danneggiato è sempre libero di accettare l’offerta, oppure di trattenere l’importo proposto dall’assicurazione a titolo di acconto sul maggior importo dovuto, senza, tuttavia, rinunciare alle sue integrali pretese di risarcimento.

La congruità effettiva dell’offerta avanzata dall’assicurazione dovrà essere attentamente soppesata considerando i vari criteri sui quali viene svolta la quantificazione dei danni.

Il danno materiale, anzitutto, equivale normalmente ai costi necessari per la riparazione del veicolo incidentato ed è perciò più facile da quantificare. A questo importo devono, ovviamente, aggiungersi le eventuali spese di traino con il carro attrezzi.

Nel caso in cui il veicolo vada completamente distrutto (ovvero nel caso in cui risultasse economicamente più conveniente la rottamazione alla più onerosa riparazione: c.d. “antieconomicità” della riparazione), al danneggiato spetta una somma risultante dalla somma del valore del vecchio veicolo alla data del sinistro, spese di rottamazione del relitto e di immatricolazione della nuova vettura ed, infine, tassa di circolazione limitatamente alla parte non ancora goduta.

Allorquando, invece, si riportino delle lesioni personali, bisognerà recarsi al Pronto Soccorso dell’ospedale più vicino, sempre che non sia intervenuto un mezzo di pronto soccorso in loco. Una volta fatti tutti gli accertamenti del caso, il medico deve redigere in modo dettagliato, il referto o certificato medico relativo ai danni fisici riscontrati. Il danno alla persona dipenderà dalla gravità delle lesioni subite e la sua concreta quantificazione, congiuntamente alla determinazione del grado di invalidità, devono essere effettuate da un perito medico-legale.

Un’ultima precisazione: il risarcimento dei danni conseguenti da sinistro stradale non si può più richiedere dopo due anni dalla data del verificarsi del sinistro! Si raccomanda, pertanto, non solo di avviare la pratica di risarcimento entro tale periodo, ma eventualmente, in caso di mancato risarcimento, di ricordarsi di rinnovare la stessa almeno ogni 2 anni, sempre con lettere raccomandata con ricevuta di ritorno.

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